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STATUTO
Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo della Canottieri San Miniato


Art. 1
 
Si costituisce un Comitato, denominato “Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo della Canottieri San Miniato” regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto, che ha come scopo: promuovere e sostenere azioni per la messa in sicurezza e sviluppo della Canottieri San Miniato ASD.
 
Art. 2
 
Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di sollecitare le amministrazioni di riferimento intervenire con mezzi adeguati per la riqualificazione dell’area destinata a impianti di canottaggio e canoa secondo le norme federali vigenti e dalle scelte tecnico-amministrative espresse nei vari documenti ufficiali che comprovano la compatibilità dell’uso della cassa d’espansione.
 
A tal fine intende diffondere la conoscenza del Bacino Remiero di Roffia, promuovere iniziative, raccogliere fondi, formare soggetti utili ad affiancare, se necessario, l’opera della Canottieri San Miniato per la sua gestione, e di divulgare alla communità l’importanza di questo impianto sportivo per la formazione dei giovani, per lo sport inclusivo, per il turismo sportivo, e per la ricreazione e tempo libero.
 
Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.
 
Art. 3
 
Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori iscritti che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.
 
Art. 4
 
Il Comitato ha sede in via Asmara snc (presso la sede della Canottieri San Miniato), San Miniato.
 
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
 
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.
 
Art. 5
 
Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio.
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.
 
Il Comitato potrà, previa delibera degli aderenti, essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.
 
Art. 6
 
Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da un Presidente, eletto nella prima assemblea del Comitato, e di un Segretario per svolgere mansioni di comunicazione e segreteria generale; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.
 
La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dagli aderenti. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.
 
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Segretario.
 
Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
 
Art. 7
 
Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.  
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.
 
La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.
 
Art. 8
 
Al termine della manifestazione i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.
 
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte degli aderenti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
 
Art. 9
 
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
 
Art. 10
 
All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
 
Art. 11
 
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. 

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